LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 8-01-2004
REGIONE PIEMONTE

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 2
del 15 gennaio 2004

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66  

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

Titolo VI.
VIGILANZA, AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO

ARTICOLO 29

(Accreditamento)
 1. L'accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce titolo 
necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con il 
sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici 
requisiti di qualita' rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione.
 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione 
consiliare, definisce le procedure del processo di 
accreditamento, che viene coordinato con i meccanismi previsti 
per l'accreditamento delle strutture sanitarie, nonche' gli 
ulteriori requisiti di cui al comma 1, sulla base dei seguenti 
criteri:
 a) adozione della carta dei servizi e di strumenti di 
comunicazione e trasparenza;
 b) localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la 
fruizione degli altri servizi del territorio;
 c) eliminazione di barriere architettoniche;
 d) qualificazione del personale;
 e) coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi 
sociali del territorio;
 f) adozione di programmi e di progetti assistenziali 
individualizzati, calibrati sulle necessita' delle singole persone;
 g) adozione di strumenti di valutazione e di verifica dei servizi 
erogati.
 3. Le strutture autorizzate ed accreditate sono convenzionabili 
con il sistema pubblico senza impegno di utilizzo e di 
remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli 
utilizzati dai cittadini assistibili nei limiti previsti dal piano 
socio-sanitario regionale e in base alle spese programmate 
dalla ASL di competenza, in attuazione e nel pieno rispetto dei 
principi dettati dall'articolo 3, comma 2, lettera a), per quanto 
attiene, in special modo, il diritto di scelta da parte degli utenti

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